Stop al lockdown: ripartono le attività. In Sicilia spostamenti senza autocertificazione. Resta l’obbligo di indossare le mascherine. Ecco l’Ordinanza Musumeci

18/05/2020 14:18:38


Stop al lockdown: ripartono le attività. In Sicilia spostamenti senza autocertificazione. Resta l’obbligo di indossare le mascherine. Ecco l’Ordinanza Musumeci

Parte da oggi l´attesa fase di allentamento del lockdown. Si riprende, seppur con un po’ di paura, una certa normalità. Sono stati firmati ieri sera sia il decreto Conte che l´Ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Siciliana con cui si disciplina la ripresa delle attività nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell´uso dei dispositivi di protezione. L´ordinanza del presidente della Regione avrà validità dal 18 maggio 2020 al 7 giugno 2020.

Saremo liberi, quindi, di spostarci all´interno della regione senza dover più compilare il modello di autocertificazione ma avremo l´obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e, per quanto riguarda i luoghi aperti, laddove ci sia il rischio di assembramenti o non si possa mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Potremo tornare a incontrare gli amici e invitarli a casa. Così come potremo ricominciare a svolgere sin da subito attività sportiva e in palestra, sia all´aperto che al chiuso;per quanto riguarda l´uso delle piscine bisognerà aspettare il 25 maggio.

Ecco, in pillole, l´ordinanza n. 21 del Presidente della Regione:

Obbligo di mascherina: Dovremo imparare a portare sempre con noi una mascherina: è sempre obbligatorio l’uso - con copertura di naso e bocca - all´interno dei locali pubblici chiusi mentre andrà indossata all´aperto solamente se non sarà possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Non sono soggetti all´obbligo di mascherina i bambini che abbiano un´età inferiore a sei anni e coloro che abbiano una qualche forma di disabilità che ne renda incompatibile l´uso.

E´ esonerato dall´uso della mascherina anche chi svolge attività motoria purché,  durante l’attività fisica, mantenga il distanziamento interpersonale di due metri e salvo l´obbligo di utilizzo alla fine dell´attività sportiva, se necessario.

Attività economiche e produttive: Sono consentite tutte le attività previste dal dpcm 17 maggio 2020 che dovranno essere svolte sempre nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni. Il mancato rispetto delle Linee guida determina: la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richiesti, nonché l´applicazione delle sanzioni previste per legge.

In particolare si tratta dei seguenti settori: ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. 

Attività di ristorazione: Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall´8 giugno 2020.

Stabilimenti balneari e spiagge: Sono autorizzate le attività collegate all´apertura degli stabilimenti balneari, compresa l’attività di incontro con la clientela e l’utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.

Le cabine degli stabilimenti balneari potranno essere affittate anche a più persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e a condizione che l´ingresso sia riservato ad una una persona per volta.

Strutture ricettive: Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari.

Servizi alla persona: Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti sempre nel rispetto dell´uso dei dispositivi di protezione individuale.

Attività commerciali e artigianali: Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (compresi centri commerciali e outlet), quelle di vendita di beni e servizi (ad esempio autoscuole, agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali.

Per quanto riguarda le autoscuole sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche se i mezzi utilizzati consentono il rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio.

Sono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini. Per quanto riguarda i mercati i sindaci potranno disciplinarne lo svolgimento con propria ordinanza, limitandone eventualmente giorni e orari di accesso e vietando, se necessario, l’autorizzazione all´apertura dei c.d. mercati rionali.

Musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche: I parchi archeologici e i luoghi di cultura all´aperto sono attivi già dal 18 maggio.

I musei, gli archivi storici e le biblioteche saranno, invece, aperti al pubblico a partire dal 25 maggio.

Manifestazioni, eventi e spettacoli: Continuano ad essere vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall´8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle condizioni epidemiologiche dell´Isola.

Sono autorizzate a partire dal 18 maggio le manifestazioni che prevedono la possibilità di distanziamento tra il pubblico e che si svolgano "in forma statica". L´autorità di Pubblica sicurezza nell´autorizzazione dovrà indicare il numero dei partecipanti ammesso da determinarsi in rapporto proporzionale agli spazi disponibili.

Discoteche, teatri e cinema all´aperto riprenderanno l´attività a partire dall´8 giugno. Per queste si è in attesa delle linee guida regionali.

Chiusura nei giorni domenicali e festivi: Gli esercizi commerciali rimangono chiusi al pubblico nei giorni di domenica e nei festivi. Fanno eccezione farmacie, edicole, bar, ristorazione e fiorai. Durante queste giornate rimane autorizzato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell´ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nella media e grande distribuzione, ovvero dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Stage professionali e tirocini formativi: Sono autorizzati gli stage professionali e i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali) finalizzati alla c.d. formazione.

Trasporto pubblico locale su gomma e marittimo: I servizi vengono assicurati - nella fascia oraria 6-21 - garantendo gradualmente fino al 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione. L´accesso ai passeggeri è consentito nella misura massima del 40%.

Attività sportive: A partire dal 18 maggio potranno riprendere tutte le attività sportive individuali, (ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti) purché nel rispetto della distanza di sicurezza e delle norme di contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati a riprendere le attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. All´interno delle strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti. Le piscine potranno riaprire a partire dal 25 maggio.

Soggetti positivi al Covid-19: Coloro che siano risultati positivi al Covid-19 dovranno mantenere uno stato di isolamento in quarantena per la durata di quattordici giorni a far data dall´accertamento di positività del contagio ed hanno l’obbligo di:

a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell´Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. 

A conclusione del suddetto periodo sono sottoposti al tampone rinofaringeo.

Rientro in Sicilia: Chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l’obbligo di:

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando il modulo previsto; comunicare la presenza nell´Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti avendo cura di arieggiare più volte al giorno i locali dell’abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. A conclusione della quarantena i soggetti in isolamento dovranno sottoporsi a tampone rinofaringeo.

Regime di sorveglianza per i lavoratori esenti dall´isolamento domiciliare: Non sono soggetti alla quarantena coloro che appartengono alle seguenti categorie:

a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché i dipendenti pubblici coinvolti nella gestione dell´emergenza;

b) appartenenti alle Forze dell´ordine, Forze armate, Corpo dei Vigili del fuoco, Magistrati, titolari di cariche parlamentari e di governo;

c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;

d) lavoratori pendolari ed equipaggi dei mezzi di trasporto;

e) cittadini siciliani che per brevi periodi debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per documentate esigenze cliniche e - per l´ipotesi di non autosufficienza o di terapie salvavita - un proprio accompagnatore; nei confronti di questi soggetti la struttura ospedaliera provvede immediatamente ad effettuare il tampone rinofaringeo;

f) genitori che debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per motivi di ricongiungimento, anche temporaneo in caso di separazione e/o divorzio, al figlio minore.

I lavoratori di cui all´allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. sono sottoposti, anziché alla quarantena obbligatoria, al regime di sorveglianza sanitaria. Le stesse disposizioni si applicano anche a coloro che per esigenze di lavoro si rechino - occasionalmente o periodicamente e per periodi brevi in altre Regioni del territorio nazionale.

Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 gli stessi devono sospendere l´attività e informare il Medico di medicina generale ovvero il Dipartimento di Prevenzione dell´Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Attraversamento dello Stretto di Messina: I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (Allegato n. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all´invio della dichiarazione, il modello verrà restituito con il "visto" di autorizzazione. Tale visto deve essere esibito al personale addetto al controllo al momento dell’imbarco.

Disposizioni per le Isole minori: I sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica dovranno concordare misure di salvaguardia per l’accesso alle Isole, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all´approvazione dell´Assessorato della Salute.